(massima n. 1)
In tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati, sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso un patteggiamento per rapina aggravata, in cui si eccepiva l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975).