(massima n. 1)
La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacitą di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullitą degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.