(massima n. 1)
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertą psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertą di movimento. Ne consegue che, per il principio di specialitą di cui all'art. 15 cod. pen., non č configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertą di movimento.