(massima n. 1)
Le sentenze di condanna pronunciate da autoritą giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea non possono essere valutate, attraverso il meccanismo del mutuo riconoscimento di cui all'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI, ai fini dell'applicazione di una pena accessoria. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen., promossa ai medesimi fini, deve osservare la garanzia del "ne bis in idem" eurounitario).