(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 519, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione alle fattispecie anteriori alla riforma non č regolata dal principio della necessaria retroattivitą della disposizione pił favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum".