Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26993 del 21 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.

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