(massima n. 1)
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimitą non puņ investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicitą della motivazione addotta, con conseguente inammissibilitą di ogni critica alla ricostruzione della volontą negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.