Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25117 del 23 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di interpretazione del contratto d'opera ai fini della individuazione della soglia minima convenuta dalle parti quale requisito di corresponsione del palmario, il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gią in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di pił clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Ne consegue che ove sia stato instaurato un giudizio risarcitorio da parte dei genitori di un minore per un illecito da quest'ultimo sofferto, se nel contratto non č posta alcuna distinzione tra quanto riconosciuto a titolo risarcitorio ai genitori e quanto riconosciuto al minore, non risulta plausibile l'individuazione della soglia rilevante per la corresponsione del palmario nella misura della sola somma riconosciuta a ciascuno dei coniugi invece che nell'intero importo liquidato loro sia in proprio che nella qualitą di rappresentanti del minore.

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