(massima n. 1)
La clausola che esclude le "spese per controversie derivanti da fatti dolosi" dalla copertura del contratto assicurativo per la tutela legale non può essere interpretata nel senso che non costituiscono oggetto del rischio assicurato i costi per la difesa in un procedimento penale per un reato doloso, dovendosi invece individuare il criterio per la delimitazione del rischio trasferito sull'assicuratore nella natura, dolosa o meno, dei fatti commessi dall'assicurato, non già al titolo della contestazione accusatoria, sia nell'ipotesi in cui diano luogo a controversie civili, sia nel caso in cui determinino procedimenti penali. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda di condanna alla rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale in un procedimento penale per un reato doloso, poi archiviato per insussistenza del fatto).