(massima n. 1)
Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale non č regolato dai principi di gerarchia e di specialitą propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontą delle parti sociali, la quale deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignitą e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale. (Nella specie, la S.C. - nel cassare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al personale non esattore di "Autostrade s.p.a.", in forza di un accordo aziendale siglato il 21 luglio 2015, il diritto ai "ticket restaurant" anche per le giornate non di lavoro effettivo ma ad esse equiparabili - ha evidenziato che il giudice di merito aveva interpretato, non procedendo all'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 c.c. e 1363 c.c., il predetto accordo in termini atomistici, in virtł di una lettura frammentata e parziale, senza coordinarne le previsioni con accordi sindacali aziendali precedenti e successivi).