(massima n. 1)
L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocitā la volontā dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non č ammissibile.