(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659, comma 1, c.p.), reato divenuto procedibile a querela per effetto del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sopravvenuta condizione di procedibilità opera retroattivamente in applicazione dell'art. 2 c.p., sicché, in difetto di querela (o di equivalente manifestazione di volontà, come la costituzione di parte civile), l'azione penale non può essere proseguita e la sentenza va annullata senza rinvio.