Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 37207 del 16 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p. provvede contestualmente a dichiarare, in caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci; contro tale ordinanza č proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione dell'efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 611 c.p.p.

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