(massima n. 1)
L'ordinanza che decide sul merito della ricusazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.p. provvede contestualmente a dichiarare, in caso di accoglimento della dichiarazione di ricusazione, se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci; contro tale ordinanza č proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione dell'efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 611 c.p.p.