(massima n. 1)
In tema di ricusazione, l'allegazione di documentazione contestualmente alla presentazione della domanda, cui è subordinata l'ammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere surrogata dall'avvenuta presentazione della documentazione mancante da parte di altro soggetto, seppur nell'ambito della medesima vicenda processuale.