Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1353 del 30 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, l'allegazione di documentazione contestualmente alla presentazione della domanda, cui è subordinata l'ammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere surrogata dall'avvenuta presentazione della documentazione mancante da parte di altro soggetto, seppur nell'ambito della medesima vicenda processuale.

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