(massima n. 1)
È tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta in udienza preliminare dalla difesa dell'imputato prima della decisione sulla richiesta di esclusione della parte civile, che rappresenta il momento conclusivo della fase di accertamento della regolare costituzione delle parti, oltre il quale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la ricusazione non è più consentita.