(massima n. 1)
Non costituisce esercizio dello "ius variandi" la cessazione delle condizioni agevolate concesse ad un dipendente per l'erogazione di un mutuo al verificarsi della risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso, la risoluzione delle agevolazioni č determinata dall'applicazione automatica di una condizione risolutiva espressamente prevista nel regolamento allegato al contratto di mutuo.