Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26099 del 4 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pagamento del prezzo nel contesto dell'esecuzione specifica dell'obbligo a concludere una compravendita immobiliare non costituisce una condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1353 c.c., piuttosto mantiene la sua natura di prestazione essenziale, la cui mancata esecuzione può essere fatta valere come causa di risoluzione del rapporto (ipso iure o ope iudicis), ma non come causa di automatica inefficacia del rapporto stesso.

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