(massima n. 2)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1359 c.c., per ritenere avverata una condizione sospensiva č necessario che il mancato avveramento sia causalmente imputabile al comportamento doloso o colposo di una delle parti che aveva interesse contrario al suo verificarsi. Un mero comportamento inattivo non č sufficiente a meno che non costituisca violazione di un obbligo specifico di attivarsi imposto dal contratto o dalla legge.