(massima n. 1)
Un contratto non può avere contemporaneamente natura di preliminare e definitivo. La qualificazione come contratto preliminare o definitivo è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da eseguire secondo i canoni di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.). La condotta successiva delle parti può essere considerata solo per interpretare il contenuto originario dell'accordo, ma non può trasformare un contratto preliminare in definitivo. Eventuali modifiche degli elementi essenziali richiedono accordo scritto quando previsto dagli artt. 1350 e 1351 c.c.