(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullitą sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione di tali norme, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullitą proposta in sede di impugnazione di tale sentenza monocratica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio e disposto la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale competente).