(massima n. 1)
In tema di giudizio di legittimitą, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra quelli per i quali č prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare.