(massima n. 1)
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale monocratico determinata dalla riformulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione collegiale, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata e, in seguito, riproposta con i motivi di impugnazione, in quanto l'art. 33-octies, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico.