(massima n. 1)
In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversitā, per natura ed effetti, fra il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo, ex art. 1350 c.c.., l'obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennitā sostitutiva) - e la risoluzione consensuale - che č invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 c.c.) - comporta che la prescrizione dell'uso della forma scritta, pattuita per l'esercizio del recesso, non č estensibile all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontā non solo non č soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma puō anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.