(massima n. 1)
La nullitā comminata dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullitā "testuale", con tale espressione dovendo intendersi un'unica fattispecie di nullitā che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. In presenza nella dichiarazione dell'estremo urbanistico reale e riferibile all'immobile contenuta nell'atto notarile di compravendita immobiliare oggetto della causa il contratto č valido a prescindere dal profilo della conformitā o difformitā della costruzione realizzata al titolo menzionato.