Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5436 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā comminata dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullitā "testuale", con tale espressione dovendo intendersi un'unica fattispecie di nullitā che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile.  In presenza nella dichiarazione dell'estremo urbanistico reale e riferibile all'immobile contenuta nell'atto notarile di compravendita immobiliare oggetto della causa il contratto č valido a prescindere dal profilo della conformitā o difformitā della costruzione realizzata al titolo menzionato.

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