Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4297 del 16 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di contratti di mutuo bancario, la mancata indicazione nel contratto della modalità di ammortamento (ad esempio "alla francese") e del regime finanziario di capitalizzazione adottato (ad esempio "composto"), può comportare l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.

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