(massima n. 1)
Il contratto di compravendita che ha per oggetto un immobile edificato senza la necessaria concessione edilizia e, pertanto, abusivo, è nullo per illiceità dell'oggetto, ai sensi degli art. 1418, comma 3, e 1343 c.c. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché si tratta di una nullità testuale di ordine pubblico, che mira a impedire la commercializzazione di immobili edificati senza titolo abilitativo.