Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16474 del 13 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle precedentemente scritte qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (art. 1342 c.c., comma 1).

(massima n. 2)

L'apposizione di un timbro su un documento, anche se di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura e non coprente integralmente quest'ultima, non costituisce una manifestazione di volontà rilevante sul piano negoziale né può giustificare l'applicazione delle disposizioni relative agli errori sulla dichiarazione (artt. 1433 e 1428 c.c.), poiché ciò che conta è la volontà espressa dall'autorità competente nel determinare la disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.