(massima n. 2)
L'apposizione di un timbro su un documento, anche se di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura e non coprente integralmente quest'ultima, non costituisce una manifestazione di volontà rilevante sul piano negoziale né può giustificare l'applicazione delle disposizioni relative agli errori sulla dichiarazione (artt. 1433 e 1428 c.c.), poiché ciò che conta è la volontà espressa dall'autorità competente nel determinare la disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi.