(massima n. 1)
Le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento a un singolo specifico negozio, frutto di una trattativa tra le parti, non necessitano di una specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Le clausole del preliminare di compravendita immobiliare che siano il risultato di trattative individuali non costituiscono condizioni generali di contratto applicabili a una serie indefinita di rapporti, pertanto non sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie del codice del consumo.