(massima n. 1)
Nel contratto di assicurazione, sono considerabili clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Non sono soggette a tale regime, invece, le clausole riguardanti il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, che specificano il rischio garantito.