Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15609 del 11 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di assicurazione, sono considerabili clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Non sono soggette a tale regime, invece, le clausole riguardanti il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, che specificano il rischio garantito.

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