(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non č nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilitā per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.