(massima n. 1)
Nell'assicurazione della responsabilità civile, la polizza può legittimamente prevedere la limitazione della copertura alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, senza che tale clausola possa considerarsi una limitazione della responsabilità dell'assicuratore; tale clausola definisce e delimita l'oggetto del contratto e il rischio effettivamente assicurato, rendendo superflua la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.