Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8824 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di reviviscenza, contenuta in un contratto di fideiussione "omnibus", che preveda l'obbligo dei fideiussori di rimborsare le somme restituite dalla banca per qualsiasi motivo, non è affetta da nullità né può considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. né tanto meno contrastante con il principio di accessorietà della garanzia, dato che il debito principale può ritornare ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, così permettendo la rinnovata operatività della garanzia.

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