(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale che prevede una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto incaricato della riparazione del bene danneggiato non è, di per sé sola, restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né è produttiva di un significativo squilibrio ai fini degli artt. 1341 c.c. e 33, lett. t), del d.lgs. n. 206 del 2005, trattandosi di un patto interno al negozio concluso tra le parti, con il quale l'aderente si obbliga a concludere affari solo con soggetti terzi predeterminati, e, analogamente allo scoperto e alla franchigia, delimita l'oggetto del contratto.