(massima n. 1)
La clausola di deroga alla competenza territoriale prevista all'interno di un contratto non necessita di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. qualora emerga che tale contratto sia il risultato di trattative tra le parti, anche qualora vi sia uno squilibrio economico tra le stesse, e non sia stato predisposto unilateralmente da una delle parti per una serie indefinita di rapporti.