Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21666 del 1 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola compromissoria per arbitrato rituale inserita in un contratto predisposto unilateralmente da una delle parti, destinato ad essere utilizzato per una serie indeterminata di rapporti, rientra tra le clausole vessatorie che richiedono una specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, c.c. L'apposizione della sola firma su ogni pagina del documento non č sufficiente a soddisfare questo requisito.

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