Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8824 del 3 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione della responsabilitą civile, la clausola che circoscrive il rischio alle sole condotte dell'assicurato connotate da colpa grave non integra una "limitazione della responsabilitą" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., limitandosi a riferire la copertura assicurativa a una determinata classe di eventi pregiudizievoli per l'assicurato.

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