(massima n. 1)
Nel caso dei contratti con clausole vessatorie sottoposte al giudice d'appello per contestarne l'esistenza o validità delle sottoscrizioni specifiche ai sensi dell'art. 1341 c.c., spetta alla parte ricorrente ridepositare tali contratti affinché possano essere riesaminati dal giudice d'appello; qualora ciò non avvenga, la decisione della Corte territoriale sul punto non è censurabile.