Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5439 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso dei contratti con clausole vessatorie sottoposte al giudice d'appello per contestarne l'esistenza o validità delle sottoscrizioni specifiche ai sensi dell'art. 1341 c.c., spetta alla parte ricorrente ridepositare tali contratti affinché possano essere riesaminati dal giudice d'appello; qualora ciò non avvenga, la decisione della Corte territoriale sul punto non è censurabile.

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