Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3151 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola che esclude la copertura assicurativa nel caso di apposizione della targa prova su veicoli circolanti per ragioni diverse dalle prove tecniche costituisce una delimitazione del rischio e quindi dell'oggetto del contratto, ma non una limitazione di responsabilitą, con conseguente inapplicabilitą delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c.

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