(massima n. 1)
In tema di clausole vessatorie derogative della competenza raccolte in un accordo tra societā e professionista, se non č decisivo a configurare l'ipotesi sub art. 1341 c.c. il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione, č innegabile che per smentire la configurabilitā della predisposizione unilaterale del contratto recante condizioni onerose, la societā in posizione di maggior forza contrattuale rispetto al professionista deve positivamente dimostrare che il contenuto specifico di siffatte condizioni sia stato discusso mediante trattative intercorse tra le parti.