(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità della censura afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad alcune clausole contrattuali, in quanto il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto - peraltro assente anche nella sentenza impugnata - onde consentire di valutarne la natura vessatoria esclusa dal Tribunale, essendo l'elencazione di cui alla citata disposizione soggetta a interpretazione estensiva e non analogica). Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità della censura afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad alcune clausole contrattuali, in quanto il ricorrente non ne aveva riportato il contenuto - peraltro assente anche nella sentenza impugnata - onde consentire di valutarne la natura vessatoria esclusa dal Tribunale, essendo l'elencazione di cui alla citata disposizione soggetta a interpretazione estensiva e non analogica).