Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13003 del 15 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità precontrattuale, la società in house, in quanto espressione della P.A. da cui promana, nell'esercizio della propria attività negoziale privatistica è tenuta all'osservanza di un obbligo di cooperazione rafforzato con l'altra parte contraente, a protezione del suo affidamento, sicché la colpa di quest'ultima nell'ignorare l'esistenza e la portata di norme inderogabili, non può ritenersi elemento tale da escludere la colpa concorrente di detta società, consistita nell'assunzione di un contegno incompatibile con il rispetto delle medesime norme inderogabili, facenti capo all'ente pubblico di cui essa stessa è espressione.

(massima n. 2)

La società in house costituisce un'entità direttamente collegata alla pubblica amministrazione di cui rappresenta una lunga manus, ed è quindi obbligata a rispettare un più pregnante obbligo di cooperazione volto a proteggere l'affidamento della controparte privata nei confronti di informazioni e rassicurazioni fornite.

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