(massima n. 1)
La responsabilitā prevista dall'art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all'art. 1337 c.c., tutela l'affidamento di una delle parti non nella conclusione del contratto, ma nella sua validitā, sicché non č configurabile una responsabilitā precontrattuale della PA, ove l'invaliditā del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalitā dei consociati e, quindi, tali da escludere l'affidamento incolpevole della parte adempiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilitā precontrattuale del Comune appaltante, in quanto i vizi che inficiavano la gara ad evidenza pubblica erano di gravitā tale da impedire un affidamento incolpevole dell'appaltatore, specializzato nei rapporti con la P.A.).