(massima n. 1)
La responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all'art. 1337 c.c., tutela l'affidamento di una delle parti non nella conclusione del contratto, ma nella sua validità, sicché non è configurabile una responsabilità precontrattuale della PA, ove l'invalidità del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalità dei consociati e, quindi, tali da escludere l'affidamento incolpevole della parte adempiente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità precontrattuale del Comune appaltante, in quanto i vizi che inficiavano la gara ad evidenza pubblica erano di gravità tale da impedire un affidamento incolpevole dell'appaltatore, specializzato nei rapporti con la P.A.).