(massima n. 1)
In tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, č inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilitā della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen.