(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).