Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18277 del 27 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento č senz'altro un contratto tipico dal punto di vista sociale, pur non essendolo sotto il profilo formale. Tale contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio. Č innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo. Stante la ricostruzione del contenuto dell'offerta di parcheggio, un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all'entrata o contenute nel regolamento affisso all'interno dell'area di parcheggio. Difatti, un'eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilitā in capo al gestore del parcheggio deve essere indicata all'utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l'utente ha ancora la possibilitā di scegliere se accettare o meno l'offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.

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