Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26265 del 8 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opzione di compravendita di un immobile "in costruendo", l'oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l'identificazione tramite estremi catastali o confini, ma comunque mediante l'indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilitą dell'oggetto dell'opzione, pur a fronte della estrema genericitą della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell'allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).

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