(massima n. 1)
Nell'opzione di compravendita di un immobile "in costruendo", l'oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l'identificazione tramite estremi catastali o confini, ma comunque mediante l'indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilitą dell'oggetto dell'opzione, pur a fronte della estrema genericitą della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell'allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).