Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20267 del 14 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.

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