Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20935 del 26 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ammissibilitą dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest'ultima ha erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtą parziaria, devono applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietą e, dunque, č ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. (Fattispecie relativa ad un'obbligazione di due coassicuratori per la responsabilitą civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale).

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