(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a pił soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilitą della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversitą dei titoli di responsabilitą, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicitą del fatto dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la costituzione di parte civile dell'AIMA nel processo penale a carico dell'amministratore di una s.r.l., per l'omesso pagamento della cauzione per l'importazione di olio extracomunitario, non aveva effetto interruttivo della prescrizione al risarcimento del danno nei confronti della societą, poiché questa era rimasta estranea al processo penale e la diversitą dei titoli di responsabilitą escludeva un rapporto di solidarietą passiva con l'imputato).