(massima n. 1)
La disciplina contenuta nell'art. 1310, primo comma, cod. civ., in punto di opponibilitā degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, non č applicabile nei confronti degli obbligati in un contratto autonomo di garanzia, data la natura distintiva dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale.